Archivio mensile:febbraio 2015

Al socio receduto non si estende il fallimento solo se la cessione delle quote è pubblicata al registro imprese da oltre un anno

Cass. Sez. I, 21.1.2015 n. 1046

Diritto fallimentare – fallimento del socio – cessione delle quote – pubblicità

Il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell’art. 2290, 2 comma, cc, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario; conseguentemente, il recesso non adeguatamente pubblicizzato non è idoneo ad escludere l’estensione del fallimento al socio ai sensi dell’art. 147 L.F., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento è ancora in atto.

Chi vuole riscuotere il prezzo, in caso di contestazione, deve provare di avere esattamente adempiuto

Cass. Sez. III, 20.1.2015 n. 826

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratti a prestazioni corrispettive – eccezione di inadempimento – onere della prova

Qualora il debitore sia convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno e si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc affermando l’inadempimento o il non esatto adempimento del creditore, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà invece dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

Il risarcimento INAIL non salda il danno biologico

Cass. Sez. Lav., 19.1.2015 n. 777

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – infortuni sul lavoro – danno biologico – indennizzo INAIL

Nell’attuale regime, che all’art. 13 cit. d.lgs. prevede l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL anche al danno biologico, le somme eventualmente erogate dall’istituto non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all’assicurato.

Il proprietario spossessato dalla occupazione illegittima della Pubblica Amministrazione può chiedere la restituzione del bene

Cass. Sez. Un., 19.1.2015 n. 735

Diritto immobiliare – occupazione illegittima da parte della PA – diritto alla restituzione e ai danni – sussistenza

L’illecito spossessamento del privato da parte della Pubblica Amministrazione e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.

Nell’accertamento per adesione il contraddittorio preventivo con il contribuente non è obbligatorio

Cass. Sez. I, 14.1.2015 n. 496

Diritto Tributario – accertamento per adesione – contraddittorio – necessità – esclusione

Nel procedimento di accertamento per adesione l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del fisco è del tutto facoltativa avendo solo la funzione di garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni sul tappeto. L’attivazione del procedimento non riveste, dunque, carattere di obbligatorietà essendo l’attivazione stessa lasciata in tutti i casi alla valutazione degli uffici, poiché si prevede la possibilità per il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito, di attivare, a sua volta, Il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza apposita. L’invito ha carattere unicamente informativo della possibilità di aderire e la disposizione dell’articolo 5 e non richiede l’osservanza di particolari modalità.

L’unico socio che continua l’attività della società diventa imprenditore individuale

Cass. Sez. I, 14.1.2015 n. 496

Diritto societario – società di persone – pluralità dei soci – trasformazione

Nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa. Ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272, n. 4, cod. civ. si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto; l’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale. Una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 cod. civ., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma.

Basta il contrassegno autentico dell’assicurazione sull’auto per avere la copertura assicurativa anche se non si è pagato il premio

Cass. Sez. III, 13.1.2015 n. 293

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – assicurazione rc auto – pagamento del premio – necessità – esclusione

In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione, come gli consente l’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora sostituito dall’art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell’assicuratore è l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

Il debitore, per liberarsi dal suo obbligo, deve dopo l’offerta reale ottenere una sentenza definitiva di convalida

Cass. Sez. III, 13.1.2015 n. 302

Diritto delle obbligazioni e contratti – mora del creditore – offerta reale – sentenza

Mentre ogni offerta di adempimento esclude la mora del debitore, se quest’ultimo voglia conseguire l’effetto più ampio della liberazione dall’obbligazione è tenuto a far seguire l’offerta dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall’art. 1212 cod. civ. (cfr., di recente, Cass. n. 25775/13, nonché già Cass. n. 7555/96). Va tuttavia precisato che il procedimento di convalida dell’offerta reale o dell’offerta per intimazione e del successivo deposito libera il debitore dalla sua obbligazione soltanto quando il deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 1210, comma secondo, cod. civ., non essendo sufficiente per la liberazione coattiva del debitore che questi abbia rispettato le modalità, formali e temporali, prescritte dalla disciplina dell’offerta e del deposito contenuta nel codice civile e nelle disposizioni di attuazione, se non seguite dal giudizio di convalida.

L’ente proprietario della strada risponde dei danni dell’utente a meno che non provi il caso fortuito

Cass. Sez. III, 13.1.2015 n. 295

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – custodia – condizioni

La responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d’uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito.

L’amministratore può rivendicare beni condominiali solo dietro autorizzazione dell’assemblea

Cass. Sez. II, 8.1.2015 n. 40

Diritto immobiliare – condominio – amministratore – azione di rivendica – autorizzazione assemblea – necessità

In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 n. 4 cod. civ.) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, ex art. 1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 dello stesso codice.