Basta il contrassegno autentico dell’assicurazione sull’auto per avere la copertura assicurativa anche se non si è pagato il premio

Cass. Sez. III, 13.1.2015 n. 293

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – assicurazione rc auto – pagamento del premio – necessità – esclusione

In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione, come gli consente l’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora sostituito dall’art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell’assicuratore è l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.