Il debitore, per liberarsi dal suo obbligo, deve dopo l’offerta reale ottenere una sentenza definitiva di convalida

Cass. Sez. III, 13.1.2015 n. 302

Diritto delle obbligazioni e contratti – mora del creditore – offerta reale – sentenza

Mentre ogni offerta di adempimento esclude la mora del debitore, se quest’ultimo voglia conseguire l’effetto più ampio della liberazione dall’obbligazione è tenuto a far seguire l’offerta dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall’art. 1212 cod. civ. (cfr., di recente, Cass. n. 25775/13, nonché già Cass. n. 7555/96). Va tuttavia precisato che il procedimento di convalida dell’offerta reale o dell’offerta per intimazione e del successivo deposito libera il debitore dalla sua obbligazione soltanto quando il deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 1210, comma secondo, cod. civ., non essendo sufficiente per la liberazione coattiva del debitore che questi abbia rispettato le modalità, formali e temporali, prescritte dalla disciplina dell’offerta e del deposito contenuta nel codice civile e nelle disposizioni di attuazione, se non seguite dal giudizio di convalida.