L’ente proprietario della strada risponde dei danni dell’utente a meno che non provi il caso fortuito

Cass. Sez. III, 13.1.2015 n. 295

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – custodia – condizioni

La responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d’uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito.