L’amministratore può rivendicare beni condominiali solo dietro autorizzazione dell’assemblea

Cass. Sez. II, 8.1.2015 n. 40

Diritto immobiliare – condominio – amministratore – azione di rivendica – autorizzazione assemblea – necessità

In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 n. 4 cod. civ.) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, ex art. 1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 dello stesso codice.