Cass. Sez. I, 29.1.2015 n. 1726
Diritto fallimentare – concordato preventivo – fattibilità giuridica della proposta – mancanza – rilevabilità d’ufficio
In ogni fase del procedimento di omologazione spetta al giudice il controllo di legalità della proposta e quindi anche l’accertamento della compatibilità delle sue modalità di attuazione con le norme giuridiche vigenti, nel quale si estrinseca la nozione di “fattibilità giuridica” del piano. la fattibilità giuridica costituisce pertanto imprescindibile condizione di ammissibilità del concordato, la cui mancanza, comportando l’impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, indipendentemente dalle eventuali preclusioni già verificatesi a carico delle parti.