Archivio mensile:febbraio 2015

Il giudizio sulla fattibilità giuridica del concordato spetta al tribunale

Cass. Sez. I, 29.1.2015 n. 1726

Diritto fallimentare – concordato preventivo – fattibilità giuridica della proposta – mancanza – rilevabilità d’ufficio

In ogni fase del procedimento di omologazione spetta al giudice il controllo di legalità della proposta e quindi anche l’accertamento della compatibilità delle sue modalità di attuazione con le norme giuridiche vigenti, nel quale si estrinseca la nozione di “fattibilità giuridica” del piano. la fattibilità giuridica costituisce pertanto imprescindibile condizione di ammissibilità del concordato, la cui mancanza, comportando l’impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, indipendentemente dalle eventuali preclusioni già verificatesi a carico delle parti.

Per la segnalazione in centrale rischi del credito a sofferenza non è necessario il giudizio di irrecuperabilità del credito

Cass. Sez. I, 29.1.2015 n. 1725

Diritto bancario – centrale rischi – segnalazione a sofferenza – condizioni

Ai fini della segnalazione è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.

Se con il preliminare si consegna il bene, non si ha alcun possesso e non comincia a decorrere il termine per l’usucapione

Cass. Sez. II, 29.1.2015 n. 1670

Diritto immobiliare – possesso ad usucapionem – condizioni

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall’art. 1141 cc.

Più coeredi ma solo uno chiede la divisione della comunione

Successione – divisione – assegnazione o attribuzione delle porzioni

Cass., Sez. II civ. 29.1.2015, n. 1668

Nel caso in cui alcuni coeredi abbiano chiesto di restare in comunione, il coerede che intende ottenere la divisione può legittimamente chiedere l’assegnazione in natura della propria quota, qualora sussista la possibilità giuridica, di divisione dell’unico bene oggetto di comunione. In altri termini, indipendentemente dalla diversità di quote della divisione, si deve procedere all’assegnazione in natura in favore del comproprietario qualora il bene lo consenta, a nulla ostando la maggior quota riconducibile ai comproprietari che intendono mantenere lo stato di comunione.

L’appaltatore risponde anche degli errori progettuali

Cass. Sez. II, 28.1.2015 n. 1585

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – appalto – responsabilità appaltatore – errori progettuali – sussistenza

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Un cancello non sempre rende più difficile il passaggio

Cass. Sez. II, 28.1.2015 n. 1584

Diritto immobiliare – servitù di passaggio – apposizione di un cancello – turbativa

Non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso e, in particolare che l’apposizione di un cancello di agevole apertura, non configura spoglio o molestia ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori, dovendo al riguardo ritenersi del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto i resistenti alla collocazione del cancello. Decisiva, dunque, è stata la verifica, che peraltro rientra nell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, che il cancello non apportava apprezzabile menomazione del passaggio esercitato dai potenziali clienti della ricorrente.

La liberazione verso il debitore solidale non implica rinuncia ad agire verso gli altri

Cass. Sez. III, 27.1.2015 n. 1453

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – solidarietà – liberazione del singolo debitore – effetti

Nell’ipotesi di adempimento parziale dell’obbligazione da parte di uno dei coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall’art. 1311, n. 1 cod. civ., e conseguente conservazione dell’azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell’art. 1301 cod. civ., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali.

La banca può esperire l’azione revocatoria anche con la sola fideiussione

Cass. Sez. III, 27.1.2015 n. 1450

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – azione revocatoria – esistenza del credito – condizioni

L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cc in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento giacché l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Il conduttore può non pagare il canone solo se i vizi dell’immobile lo rendono inutilizzabile

Cass. Sez. II, 22.1.2015 n. 1186

Diritto immobiliare – locazione – pagamento del canone – condizioni

In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti,

La differenza tra risarcimento per equivalente e in forma specifica

Cass. Sez. II, 22.1.2015 n. 1186

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – risarcimento del danno – per equivalente e in forma specifica – differenza

Il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, che si realizza mediante l’attribuzione di una somma di denaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta e, quindi, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell’inadempimento del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell’eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l’oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice riduzione della domanda o comunque una distinta modalità attuativa del diritto fatto valere la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica.