La liberazione verso il debitore solidale non implica rinuncia ad agire verso gli altri

Cass. Sez. III, 27.1.2015 n. 1453

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – solidarietà – liberazione del singolo debitore – effetti

Nell’ipotesi di adempimento parziale dell’obbligazione da parte di uno dei coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall’art. 1311, n. 1 cod. civ., e conseguente conservazione dell’azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell’art. 1301 cod. civ., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali.