Cass. Sez. III, 20.1.2015 n. 826
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratti a prestazioni corrispettive – eccezione di inadempimento – onere della prova
Qualora il debitore sia convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno e si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc affermando l’inadempimento o il non esatto adempimento del creditore, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà invece dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.