Archivio mensile:dicembre 2014

Per il giudice competente conta il luogo di consegna della merce

Cass. Sez. Un., 14.11.2014 n. 24279

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – vendita internazionale – giurisdizione – luogo consegna della merce

Il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, che va individuato, qualora dall’esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

Anche i difetti non strutturali rientrano nella responsabilità decennale dell’appaltatore ex art. 1669 cc

Cass. Sez. VI, 13.11.2014 n. 24188

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – clausole vessatorie – approvazione – condizioni

Nell’ambito dei gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1669 cc rientrano non solo i fenomeni che influiscono sulla staticità dell’edificio, ma anche quelle alterazioni che, pur riguardano direttamente una parte dell’opera, incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima, dovendo la categoria ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell’opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l’esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino.

Le clausole vessatorie vanno sempre approvate separatamente dalle altre

Cass. Sez. VI, 13.11.2014 n. 24193

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – clausole vessatorie – approvazione – condizioni

La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.

Il fatto che il coerede sia rimasto nel possesso di tutti i beni ereditari non comporta automaticamente l’usucapione dell’intero

Cass. Sez. II, 13.11.2014 n. 24214

Diritto immobiliare – usucapione – compossesso – condizioni

Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene. In particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune.

Il mutuo fondiario non presuppone necessariamente l’acquisto dell’immobile ipotecato

Cass. Sez. VI, 12.11.2014 n. 24038

Diritto commerciale – Diritto bancario – mutuo fondiario – condizioni

Essendo venuta meno la distinzione fra credito fondiario e credito edilizio, l’espressione credito fondiario riassume in sé finanziamenti di varia natura; in particolare non è previsto che il credito sia caratterizzato dallo scopo; non sussistono pertanto vincoli di destinazione delle somme erogate. Si deve quindi escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di l° grado. Invero, la norma non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario.

I danni all’immobile spettano al venditore

Cass. Sez. VI, 12.11.2014 n. 24146

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – vendita – credito per danni – cessione

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne deriva che il relativo credito risarcitorio, che sorge al momento in cui si verificano i danni (indipendentemente dall’epoca in cui è stata posta in essere la condotta da parte del soggetto agente), non ha carattere ambulatorio in quanto non circola in virtù del trasferimento dell’immobile danneggiato, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell’art. 1260 cc.

La nullità di una clausola non sempre travolge tutto il contratto

Cass. Sez. II, 8.11.2014 n. 23950

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – nullità parziale – effetti

Il principio di conservazione del negozio giuridico va contemperato con quello, più generale, dell’autonomia privata e della prevalenza della comune volontà delle parti. Al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell’intero contratto, ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all’ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla. Occorre, dunque, considerare gli strumenti negoziali prescelti dalle parti in funzione dell’interesse in concreto perseguito dalle stesse e valutare se, alla fine, anche senza la clausola nulla, le parti avrebbero comunque stipulato il contratto.

Spetta al proprietario che ha disdettato la locazione per proprie necessità dimostrare il ritardo incolpevole

Cass. Sez. III, 7.11.2014 n. 23794

Diritto immobiliare – locazioni – recesso per necessità – inadempimento – prova

Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che gli arti. 31 e segg. Legge n. 392/78 pongono a carico del locatore, che non abbia tempestivamente adibito l’immobile locato per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità, non sono connesse ad un criterio di responsabilità oggettiva, o secondo una presunzione assoluta di colpa, bensì sulla base di una presunzione “iuris tantum”; esse configurano una forma di responsabilità per inadempimento inquadrarle nella generale disciplina degli artt. 1170 e 1218 cc, con la conseguenza che non sono applicabili qualora la tardiva destinazione dell’immobile medesimo sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso.

Il contratto di servitù di parcheggio di un’autovettura è nullo

Cass. Sez. II, 6.11.2014 n. 23708

Diritto immobiliare – servitù di parcheggio – nullità

Il contratto che riconosca o costituisca una servitù di parcheggio di autovetture è nullo per impossibilità dell’oggetto, difettando la “realitas” propria del diritto di servitù, intesa come inerenza dell’utilità al fondo dominante, come del peso al fondo servente.

A chi spetta pagare il CTU?

Cass. Sez. VI, 5.11.2014 n. 23522

Diritto processuale civile – CTU – compenso – solidarietà

Il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l’ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa:
– o quest’ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso;
– oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle.