La nullità di una clausola non sempre travolge tutto il contratto

Cass. Sez. II, 8.11.2014 n. 23950

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – nullità parziale – effetti

Il principio di conservazione del negozio giuridico va contemperato con quello, più generale, dell’autonomia privata e della prevalenza della comune volontà delle parti. Al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell’intero contratto, ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all’ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla. Occorre, dunque, considerare gli strumenti negoziali prescelti dalle parti in funzione dell’interesse in concreto perseguito dalle stesse e valutare se, alla fine, anche senza la clausola nulla, le parti avrebbero comunque stipulato il contratto.