I danni all’immobile spettano al venditore

Cass. Sez. VI, 12.11.2014 n. 24146

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – vendita – credito per danni – cessione

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne deriva che il relativo credito risarcitorio, che sorge al momento in cui si verificano i danni (indipendentemente dall’epoca in cui è stata posta in essere la condotta da parte del soggetto agente), non ha carattere ambulatorio in quanto non circola in virtù del trasferimento dell’immobile danneggiato, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell’art. 1260 cc.