Il mutuo fondiario non presuppone necessariamente l’acquisto dell’immobile ipotecato

Cass. Sez. VI, 12.11.2014 n. 24038

Diritto commerciale – Diritto bancario – mutuo fondiario – condizioni

Essendo venuta meno la distinzione fra credito fondiario e credito edilizio, l’espressione credito fondiario riassume in sé finanziamenti di varia natura; in particolare non è previsto che il credito sia caratterizzato dallo scopo; non sussistono pertanto vincoli di destinazione delle somme erogate. Si deve quindi escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di l° grado. Invero, la norma non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario.