Spetta al proprietario che ha disdettato la locazione per proprie necessità dimostrare il ritardo incolpevole

Cass. Sez. III, 7.11.2014 n. 23794

Diritto immobiliare – locazioni – recesso per necessità – inadempimento – prova

Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che gli arti. 31 e segg. Legge n. 392/78 pongono a carico del locatore, che non abbia tempestivamente adibito l’immobile locato per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità, non sono connesse ad un criterio di responsabilità oggettiva, o secondo una presunzione assoluta di colpa, bensì sulla base di una presunzione “iuris tantum”; esse configurano una forma di responsabilità per inadempimento inquadrarle nella generale disciplina degli artt. 1170 e 1218 cc, con la conseguenza che non sono applicabili qualora la tardiva destinazione dell’immobile medesimo sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso.