Archivio mensile:dicembre 2014

La mancata notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio non comporta alcuna decadenza

Cass. Sez. VI, 28.11.2014 n. 25307

Diritto processuale civile – litisconsorzio necessario – integrazione del contraddittorio – notificazione – decadenza – insussistenza

In tema di integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 102 cod. proc. civ., qualora l’integrazione, effettuata nel rispetto del termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell’indirizzo del destinatario, non viene in rilievo l’art. 184 bis cod. proc. civ. (poi art. 153 cod. proc. civ.) – il quale presuppone l’essere la parte incorsa nella decadenza e, quindi, rispetto alla ipotesi rilevante nella specie, il non aver posto in essere l’atto di integrazione o l’aver effettuato un atto di integrazione qualificabile come inesistente – ma è applicabile l’art. 291 cod. proc. civ., trattandosi di un vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, con conseguente fissazione di un termine perentorio per rinnovare l’integrazione del contraddittorio.

La quietanza contenuto nel contratto non va contestata con la querela di falso

Cass. Sez. III, 27.11.2014 n. 25213

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – compravendita – pagamento del prezzo – contestazione

La dicitura «il pagamento è avvenuto contestualmente alla firma» contenuta all’interno di un atto pubblico non certifica che il pagamento è avvenuto alla presenza del notaio rogante, dunque, non è fonte di prova sino a querela di falso.

La fideiussione ha la stessa durata del contratto garantito

Cass. Sez. VI, 26.11.2014 n. 25171

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – fideiussione – durata – recesso

La fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento di una o più determinate prestazioni si protrae quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito. Diversamente, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall’impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge fra le parti (art. 1372 cc) ed i contraenti sono tenuti a comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell’esecuzione del contratto medesimo.

Con la risoluzione del preliminare va restituito al proprietario l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del bene

Cass. Sez. II, 24.11.2014 n. 24958

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – risoluzione – effetti – restituzioni

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, sancita dall’art. 1458 cc in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, indipendentemente da tale sua inadempienza, dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui questa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i relativi frutti, naturali o civili, dal giorno dell’ottenuta disponibilità. Più specificamente, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente comporta l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere al promittente venditore l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo.

Il condominio che causa il recesso del conduttore dalla locazione di un immobile di proprietà di un condomino deve risarcire quest’ultimo per i canoni non riscossi

Cass. Sez. III, 21.11.2014 n. 24851

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – lesione del credito – definizione – danni

Si ha “lesione del credito” ogni qualvolta l’evento consista materialmente nella sottrazione al godimento (per distruzione, danneggiamento, ecc.) di una cosa che è dedotta in obbligazione. In questo caso il danneggiante deve risarcire i danni subiti e che sono pari al credito non riscosso dal titolare.

Il pegno irregolare non è revocabile e la banca può incamerare in via definitiva la somma ricevuta a garanzia

Cass. Sez. I, 21.11.2014 n. 24865

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – pegno irregolare – compensazione

Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell’art.53 l.f. per il soddisfacimento del proprio credito, e l’incameramento in via definitiva del denaro o delle altre cose fungibili ricevuti in garanzia (salvo l’obbligo di restituire l’eccedenza, ex art. 1851 c.c.) resta sottratto alla revocatoria, operando la compensazione come modalità tipica di esercizio della prelazione.

Nella revocatoria fallimentare il danno per i creditori si presume

Cass. Sez. I, 21.11.2014 n. 24865

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – revocatoria fallimentare – danno – presunzione legale

Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art. 67, 2 comma, L.F., il danno è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca gravante sull’immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della “par condicio”, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.

La tenuta delle scritture contabili non impedisce l’accertamento induttivo

Cass. Sez. Trib., 18.11.2014 n. 24482

Diritto tributario – accertamento induttivo – condizioni

L’ufficio finanziario, allorché ravvisi “gravi incongruenze” tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, può procedere all’accertamento induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente in regola. Invero i cosiddetti studi di settore, idonei a fondare semplici presunzioni, sono da ritenere supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti, che possono essere utilizzati dall’ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché il contribuente non ne dimostri l’infondatezza mediante idonea prova contraria.

Nel comodato senza data di immobile utilizzato per un’attività commerciale, la durata non va commisurata a quella dell’attività

Cass. Sez. III, 18.11.2014 n. 24279

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – comodato – durata implicita – rilascio

Se, nell’immobile dato in comodato, è svolta una attività commerciale, non significa che quel comodato sia soggetto a un termine implicito, ex art. 1810 cc, e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la restituzione dell’immobile sino a che non cessi l’attività in esso svolta.