Archivio mensile:ottobre 2016

Quale somma può chiedere il committente all’appaltatore

Cass. Sez. II, 21.9.2016 n. 18522

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – appaltatore – responsabilità – danni – entità

Il committente che esperisca i rimedi ri­paratori di cui all’art. 1668, primo comma, cod. civ. deve conseguire la medesi­ma utilità economica che avrebbe ottenuto se l’inadempimento dell’appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata – nei limiti dei valo­re dell’opera o dei servizio – al quantum necessario per l’eliminazione dei vizi e delle difformità, ovvero ai quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull’ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell’acquisizione di una utilità economica eccedente.

Appaltatore e direttore dei lavori possono rispondere in solido verso il committente

Cass. Sez. II, 21.9.2016 n. 18521

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – appaltatore – direttore dei lavori – responsabilità solidale – condizioni

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse; la solidarietà fra coobbligati “trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta a chi esercita l’attività

Cass. Sez. VI, 19.9.2016 n. 18346

Diritto immobiliare – locazione – indennità avviamento commerciale – titolarità

L’indennità di avviamento commerciale spetta a chi, al momento della scadenza locativa, sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore, esercitando nello stesso quella attività commerciale al contatto con il pubblico che legittima il sorgere del credito indennitario.

La differenza tra il direttore dei lavori nominato dall’appaltatore e quello nominato dal committente

Cass. Sez. II, 19.9.2016 n. 18285

Diritto delle obbligazioni e contratti – responsabilità professionale – direttore dei lavori – distinzione

Negli appalti di opere edilizie, la figura del direttore dei lavori per conto dell’appaltatore è diversa da quella del direttore dei lavori per conto del committente: mentre il primo, quale collaboratore professionale dell’imprenditore, ha il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all’esecuzione dell’opera, organizzando e vigilando che essa si svolga in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori ed i terzi, il secondo ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al progetto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell’art. 2236 c.c., e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto responsabile con l’appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell’opera e dall’imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa.

L’atto di frode determina l’annullamento del concordato

Cass. Sez. I, 14.9.2016 n. 18090

Diritto fallimentare – concordato preventivo – annullamento – condizioni

L’annullamento del concordato preventivo omologato, ex art.186 l.f., nel testo novellato dal d.lgs. 169/2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto.

Il protesto dell’assegno va levato a nome dell’emittente dell’assegno stesso

Cass. Sez. I, 14.9.2016 n. 18083

Diritto bancario – assegno bancario – protesto – nominativo

Nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare dei conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell’apparente riferibilità dell’assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno.

Solo l’obbligazione per un credito determinato e liquido comporta la competenza per territorio del foro del creditore

Cass. Sez. Un., 13.9.2016 n. 17989

Diritto processuale civile – competenza per territorio – forum destinatae solutionis – determinatezza e liquidità del credito – condizioni

Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, terzo comma, cc., sono – agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell’ari 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.

Le caratteristiche della società di fatto

Cass. Sez. VI, 12.9.2016 n. 17925

Diritto societario – società di fatto – caratteristiche

La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 cod. civ.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 stesso codice); l’unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consiste nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio.

Qualora il correntista contesti le voci dell’estratto – conto deve provare i fatti allegati

Cass. Sez. VI, 12.9.2016 n. 17923

Diritto bancario – onere della prova – ripartizione

L’ordine di esibizione ex art. 210 cpc non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante. Infatti la regola fondamentale è che chi contesta deve dare la prova dei fatti e il principio di vicinanza della prova non può portare al ribaltamento di questa regola solo sulla base della maggiore forza economica di una delle parti, tenuto conto che nella materia dei contratti bancari esiste l’art. 117 TUB secondo cui «I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.». Pertanto, qualora il cliente deduca la mancata consegna della copia del contratto, deve attivarsi con la richiesta documentale ex art. 119 TUB; qualora invece non deduca la violazione della norma da parte della banca, non può neppure chiedere l’ordine di esibizione ex art. 210 cpc trattandosi di un documento che avrebbe dovuto conservare con la dovuta diligenza.

Il socio non può impugnare autonomamente i contratti stipulati dalla società con i terzi

Cass. Sez. II, 7.9.2016 n. 17691

Diritto societario – contratti stipulati dalla società – impugnazione del socio – insussistenza

Nelle società di capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari di un proprio autonomo patrimonio, l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente sia tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, oltre che di far valere l’eventuale responsabilità degli organi sociali, ma non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa.