Archivio mensile:ottobre 2016

La trascrizione dell’atto di citazione prima del fallimento impedisce al curatore di sciogliersi dal contratto preliminare

Cass. Sez. VI, 5.9.2016 n. 17627

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – azione ex art. 2932 cc – trascrizione domanda – fallimento – diritto di recesso – esclusione

Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dei promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore – parte del giudizio ex art. 43 Lf., ma terzo in relazione al rapporto controverso – mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l’art. 72 I. f.. Ma – ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano – se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l’esercì ;io dei diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell’attore provvisorio acquirente a norma dell’art. 2652, n. 2 cc. Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 c, c. – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con etti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.

Lo scioglimento della comunione proveniente da più masse autonome

Cass. Sez. II, 5.9.2016 n. 17576

Diritto delle successioni – scioglimento della comunione – masse autonome – unico progetto di divisione – condizioni

In presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti i condividenti; quindi a questa condizione è consentito al giudice di merito procedere alla redazione cd approvazione di un unitario progetto di divisione, che coinvolga in maniera indifferenziata sia i beni caduti nelle varie successione sia quelli in comunione ordinaria tra i contendenti.