La trascrizione dell’atto di citazione prima del fallimento impedisce al curatore di sciogliersi dal contratto preliminare

Cass. Sez. VI, 5.9.2016 n. 17627

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – azione ex art. 2932 cc – trascrizione domanda – fallimento – diritto di recesso – esclusione

Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dei promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore – parte del giudizio ex art. 43 Lf., ma terzo in relazione al rapporto controverso – mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l’art. 72 I. f.. Ma – ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano – se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l’esercì ;io dei diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell’attore provvisorio acquirente a norma dell’art. 2652, n. 2 cc. Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 c, c. – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con etti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.