Solo l’obbligazione per un credito determinato e liquido comporta la competenza per territorio del foro del creditore

Cass. Sez. Un., 13.9.2016 n. 17989

Diritto processuale civile – competenza per territorio – forum destinatae solutionis – determinatezza e liquidità del credito – condizioni

Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, terzo comma, cc., sono – agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell’ari 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.