Cass. Sez. I, 14.9.2016 n. 18083
Diritto bancario – assegno bancario – protesto – nominativo
Nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare dei conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell’apparente riferibilità dell’assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno.