Qualora il correntista contesti le voci dell’estratto – conto deve provare i fatti allegati

Cass. Sez. VI, 12.9.2016 n. 17923

Diritto bancario – onere della prova – ripartizione

L’ordine di esibizione ex art. 210 cpc non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante. Infatti la regola fondamentale è che chi contesta deve dare la prova dei fatti e il principio di vicinanza della prova non può portare al ribaltamento di questa regola solo sulla base della maggiore forza economica di una delle parti, tenuto conto che nella materia dei contratti bancari esiste l’art. 117 TUB secondo cui «I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.». Pertanto, qualora il cliente deduca la mancata consegna della copia del contratto, deve attivarsi con la richiesta documentale ex art. 119 TUB; qualora invece non deduca la violazione della norma da parte della banca, non può neppure chiedere l’ordine di esibizione ex art. 210 cpc trattandosi di un documento che avrebbe dovuto conservare con la dovuta diligenza.