Archivio mensile:ottobre 2016

Se l’assicuratore è messo in grado di formulare l’offerta, la richiesta di risarcimento danni deve essere considerata idonea a produrre i suoi effetti

Cass., Sez. VI, 30.9.2016, n. 19354

Sinistri stradali – risarcimento danni – proponibilità dell’azione di risarcimento

La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti affinché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta. Ne consegue, dunque, che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più contenuti richiesti dall’art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore.

La rilevazione del tetto massimo dell’assegno di mantenimento

Cass., Sez. VI, 29.9.2016, n. 19339

Famiglia – scioglimento del matrimonio o separazione – effetti

Il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, in concreto, detto parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla.

Al creditore pignorante spetta anche il risarcimento del danno causato dal conduttore

Cass. Sez. III, 29.9.2016 n. 19264

Diritto processuale civile – esecuzione per espropriazione forzata di beni immobili – locazione – canoni – danni – estensione

Tra i frutti e le rendite dell’immobile pignorato, cui il pignoramento si estende ai sensi dell’art. 2912 cod. civ., rientrano non solo i canoni di locazione, ma anche il risarcimento del danno dovuto dal conduttore, da cui consegue il pieno diritto del custode della procedura ad ottenere il pagamento della indennità di occupazione (poiché, nei suoi confronti, l’occupazione dell’immobile deve considerarsi sine titulo).

Il contratto in frode alla par condicio dei creditori non è di per sé nullo

Cass. Sez. I, 28.9.2016 n. 19196

Diritto fallimentare – par condicio – violazione – nullità – esclusione

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo del diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia.

Se il consumatore invoca il foro convenzionale deve provare la non vessatorietà della clausola derogatoria della competenza

Cass. Sez. VI, 28.9.2016 n. 19061

Diritto delle obbligazioni e contratti – consumatore – foro convenzionale – vessatorietà – condizioni

Qualora in un contratto fra professionista e consumatore venga pattuita una clausola di individuazione di una competenza convenzionale esclusiva sulle controversie originanti dal contratto in luogo diverso da quello del foro del consumatore e, quindi, da presumersi vessatoria ai sensi della lettera u) dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 e, conseguentemente, nulla ai sensi dell’art. 36 dello stesso d.lgs., in mancanza di esito positivo dell’accertamento della non vessatorietà ai sensi dell’art. 34 del medesimo d.lgs., ove il professionista convenga in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel convincimento (espresso o implicito) della vessatorietà della clausola, compete al consumatore che eccepisca l’esistenza della clausola convenzionale dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare la ricorrenza di alcuno degli elementi contrari alla vessatorietà indicati dal citato art. 34, come quello indicato dal suo comma 4. In mancanza la causa deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto.

L’urgenza delle spese condominiali per evitare indebite ingerenze

Cass., Sez. II, 27.9.2016, n.19022

Proprietà – condominio – gestione di iniziativa privata

Il singolo condomino può provvedere alle spese per le cose comuni solo nel caso di interventi urgenti, intendendosi per tali quelli che appaiono indifferibili secondo il criterio del buon padre di famiglia, in modo da evitare un potenziale nocumento alla cosa comune. L’art. 1134 c.c. risponde così alla ratio di impedire indebite interferenze da parte dei singoli condomini non strettamente indispensabili, per far fronte ai quali l’ordinamento appronta specifici strumenti processuali alternativi. In tale contesto normativo, in cui il rimborso delle spese sostenute dal singolo condominio in deroga alla competenza dell’assemblea e dell’amministratore si riconosce solo in ragione dell’urgenza delle spese medesime, la valutazione di tale circostanza deve trovare adeguata argomentazione da parte del giudice di merito.

L’estensione della responsabilità contrattuale

Cass., Sez. II, 26.9.2016, n. 18832

Obbligazioni – contratti – risarcimento del danno

In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale non si pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, bensì di estensione della responsabilità, e il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno, conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione che vi sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato. Nell’indagine demandata al giudice di merito rilevano eventuali fattori sopravvenuti all’inadempimento, compreso il comportamento del contraente adempiente, che possono incidere nella direzione dell’estensione della responsabilità.

Gli obblighi informativi gravano sulla banca anche in caso di mera esecuzione degli ordini da parte dell’investitore

Cass. Sez. I, 23.9.2016 n. 18702

Diritto finanziario – intermediazione finanziaria – obblighi informativi – contenuto

In caso di affidamento all’intermediario del solo incarico di eseguire gli ordini che l’investitore impartisce, senza alcun incarico di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti da acquistare né di gestione di portafoglio, l’intermediario, una volta assolti gli obblighi di informazione generale e di richiesta di informazioni, non è comunque esonerato dagli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza in relazione alle singole operazioni che l’investitore ordini di eseguire. Infatti anche in questo caso la banca intermediaria non può sottrarsi agli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni oggetto degli ordini) previsti in generale dall’art. 21 del citato Testo unico, e specificati -con precipuo riferimento alle informazioni da fornire agli investitori in relazione a ciascuna operazione ed alla segnalazione della relativa inadeguatezza- dagli artt.28 e 29 del citato Regolamento Consob, secondo i quali la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore -fatta eccezione per i soli operatori qualificati di cui all’art.31 del Regolamento – un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

L’esposizione ad un rischio grave e percepibile

Cass., Sez. VI, 22.9.2016, n. 18619

Obbligazioni – fatti illeciti – danni da cose in custodia

La persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto.

La responsabilità professionale e la prescrizione

Cass., Sez. III, 22.9.2016, n.18606

Responsabilità professionale – risarcimento del danno – termine di prescrizione

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.