Gli obblighi informativi gravano sulla banca anche in caso di mera esecuzione degli ordini da parte dell’investitore

Cass. Sez. I, 23.9.2016 n. 18702

Diritto finanziario – intermediazione finanziaria – obblighi informativi – contenuto

In caso di affidamento all’intermediario del solo incarico di eseguire gli ordini che l’investitore impartisce, senza alcun incarico di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti da acquistare né di gestione di portafoglio, l’intermediario, una volta assolti gli obblighi di informazione generale e di richiesta di informazioni, non è comunque esonerato dagli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza in relazione alle singole operazioni che l’investitore ordini di eseguire. Infatti anche in questo caso la banca intermediaria non può sottrarsi agli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni oggetto degli ordini) previsti in generale dall’art. 21 del citato Testo unico, e specificati -con precipuo riferimento alle informazioni da fornire agli investitori in relazione a ciascuna operazione ed alla segnalazione della relativa inadeguatezza- dagli artt.28 e 29 del citato Regolamento Consob, secondo i quali la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore -fatta eccezione per i soli operatori qualificati di cui all’art.31 del Regolamento – un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.