L’urgenza delle spese condominiali per evitare indebite ingerenze

Cass., Sez. II, 27.9.2016, n.19022

Proprietà – condominio – gestione di iniziativa privata

Il singolo condomino può provvedere alle spese per le cose comuni solo nel caso di interventi urgenti, intendendosi per tali quelli che appaiono indifferibili secondo il criterio del buon padre di famiglia, in modo da evitare un potenziale nocumento alla cosa comune. L’art. 1134 c.c. risponde così alla ratio di impedire indebite interferenze da parte dei singoli condomini non strettamente indispensabili, per far fronte ai quali l’ordinamento appronta specifici strumenti processuali alternativi. In tale contesto normativo, in cui il rimborso delle spese sostenute dal singolo condominio in deroga alla competenza dell’assemblea e dell’amministratore si riconosce solo in ragione dell’urgenza delle spese medesime, la valutazione di tale circostanza deve trovare adeguata argomentazione da parte del giudice di merito.