Archivio mensile:agosto 2014

Lo statuto può prevedere la liquidazione della partecipazione del socio secondo il criterio della continuità aziendale

Cass. Sez. I, 15.7.2014 n. 16168

Diritto immobiliare – locazione – locatore – materiale disponibilità

E’ consentito che lo statuto della società preveda che la consistenza patrimoniale, alla quale fa riferimento l’art. 2437-ter, comma 2, c.c. per la liquidazione della partecipazione in caso di recesso (ma anche, in virtù del richiamato operato dell’art. 2355-bis, comma 3, c.c. in caso di prelazione nella circolazione mortis causa), venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell’utilizzo dei cespiti secondo il criterio della continuità aziendale, cosiddetto going concern.

Anche chi ha la sola detenzione del bene può concederlo in locazione

Cass. Sez. VI, 14.7.2014 n. 16103

Diritto immobiliare – locazione – locatore – materiale disponibilità

Il rapporto di locazione non richiede la titolarità, in capo al locatore, della proprietà o di altro diritto reale sul bene locato, essendo sufficiente che il locatore abbia la materiale disponibilità della cosa e che sia in grado di trasferirne la detenzione e di assicurarne il godimento al conduttore.

Il diritto di abitazione del coniuge sulla casa familiare non impedisce il pignoramento ma è opponibile all’acquirente

Cass. Sez. III, 11.7.2014 n. 15885

Diritto di famiglia e minori – assegnazione della casa familiare – opponibilità – esecuzione

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1937, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni. Tuttavia il diritto vantato dall’assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.

Quando la menzogna porta all’annullamento del contratto

Cass. Sez. I, 11.7.2014 n. 16004

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – annullamento – dolo – mendacio – condizioni

Il dolo, che è causa di annullamento del contratto (nel caso specifico di cessione di partecipazioni sociali), può consistere anche in dichiarazioni menzognere (c.d. mendacio), in quanto tali potenzialmente idonee ad integrare raggiri, tanto più rilevanti quanto maggiore è l’affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società), qualora rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell’altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del deceptus è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del deceptor – dalle quali desumere che l’altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell’inganno perpetrato nei suoi confronti.

Gli scopi dei debiti della famiglia che consentono di esecutare i beni inseriti nel fondo

Cass. Sez. III, 11.7.2014 n. 15886

Diritto della famiglia e minori – fondo patrimoniale – debiti per scopi della famiglia – nozione

In tema di fondo patrimoniale ed esecuzione sui beni oggetto dello stesso, il disposto dell’art. 170 c.c., per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Per riscuotere la provvigione occorre essere iscritti come mediatori alla CCIAA

Cass. Sez. II, 10.7.2014 n. 15842

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – mediazione – provvigione – iscrizione CCIAA – necessità

Solo chi è iscritto al ruolo degli agenti di mediazione, ovvero all’albo presso la Camera di Commercio, può svolgere l’attività di mediazione, seppure in modo occasionale e discontinuo, tanto che in caso di mancata iscrizione la provvigione è inesigibile.

Lo sconto delle cambiali attribuisce al cliente la disponibilità immediata del denaro

Cass. Sez. I, 9.7.2014 n. 15605

Diritto commerciale – Diritto bancario – sconto – disponibilità delle somme scontate

Il castelletto di sconto non attribuisce al cliente la facoltà di disporre di una determinata somma di danaro ma obbliga la banca ad accettare per lo sconto, entro un certo ammontare, i titoli.
Ma una cosa è il castelletto di sconto e un’altra è l’accredito su quel conto scaturente dalle specifiche operazioni di sconto poste in essere dal correntista.
Con il contratto di sconto di cui all’art. 1858 cc, la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Quanto, in particolare, allo sconto di cambiali, l’art. 1859 cc prevede, per il caso di mancato pagamento, il diritto della banca alla restituzione della somma anticipata. Dunque, il cliente può disporre da subito della somma. Ciò perché lo sconto non è un mandato all’incasso, ma l’operazione con cui la banca anticipa al cliente, previa deduzione dell’interesse, l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Il mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto, e non come condizione sospensiva dell’accredito al cliente come accade nell’ipotesi diversa del versamento di titoli senza sconto.
L’accredito del corrispettivo in conto corrente, dunque, da la disponibilità immediata della somma.

I presupposti per la segnalazione in centrale rischi

Cass. Sez. I, 9.7.2014 n. 15609

Diritto commerciale – Diritto bancario – segnalazione in centrale rischi – presupposti

Ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica”
La segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.

Il socio accomandante che si ingerisce nella gestione della società

Cass. Sez. I, 9.7.2014 n. 15600

Diritto commerciale – Diritto societario – società in accomandita semplice – socio accomandante – ingerenza nella gestione – caratteristiche

In tema di ingerenza del socio accomandante negli affari della società, in violazione del divieto di cui all’articolo 2320 cc, va precisato che il carattere gestorio dell’interessamento per gli affari della società richiede il contenuto non puramente esecutivo, ma decisionale ed autonomamente orientato, dell’attività, e l’assenza di procura speciale da parte della società per l’esecuzione del singolo affare.

Come si liquida il danno biologico a cui segue la morte

Cass. Sez. III, 8.7.2014 n. 15491

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – risarcimento danni da sinistro stradale – danno biologico terminale – liquidazione

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi “iure hereditatis”; in questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.