Lo sconto delle cambiali attribuisce al cliente la disponibilità immediata del denaro

Cass. Sez. I, 9.7.2014 n. 15605

Diritto commerciale – Diritto bancario – sconto – disponibilità delle somme scontate

Il castelletto di sconto non attribuisce al cliente la facoltà di disporre di una determinata somma di danaro ma obbliga la banca ad accettare per lo sconto, entro un certo ammontare, i titoli.
Ma una cosa è il castelletto di sconto e un’altra è l’accredito su quel conto scaturente dalle specifiche operazioni di sconto poste in essere dal correntista.
Con il contratto di sconto di cui all’art. 1858 cc, la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Quanto, in particolare, allo sconto di cambiali, l’art. 1859 cc prevede, per il caso di mancato pagamento, il diritto della banca alla restituzione della somma anticipata. Dunque, il cliente può disporre da subito della somma. Ciò perché lo sconto non è un mandato all’incasso, ma l’operazione con cui la banca anticipa al cliente, previa deduzione dell’interesse, l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Il mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto, e non come condizione sospensiva dell’accredito al cliente come accade nell’ipotesi diversa del versamento di titoli senza sconto.
L’accredito del corrispettivo in conto corrente, dunque, da la disponibilità immediata della somma.