Quando la menzogna porta all’annullamento del contratto

Cass. Sez. I, 11.7.2014 n. 16004

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – annullamento – dolo – mendacio – condizioni

Il dolo, che è causa di annullamento del contratto (nel caso specifico di cessione di partecipazioni sociali), può consistere anche in dichiarazioni menzognere (c.d. mendacio), in quanto tali potenzialmente idonee ad integrare raggiri, tanto più rilevanti quanto maggiore è l’affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società), qualora rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell’altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del deceptus è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del deceptor – dalle quali desumere che l’altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell’inganno perpetrato nei suoi confronti.