Il diritto di abitazione del coniuge sulla casa familiare non impedisce il pignoramento ma è opponibile all’acquirente

Cass. Sez. III, 11.7.2014 n. 15885

Diritto di famiglia e minori – assegnazione della casa familiare – opponibilità – esecuzione

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1937, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni. Tuttavia il diritto vantato dall’assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.