Lo statuto può prevedere la liquidazione della partecipazione del socio secondo il criterio della continuità aziendale

Cass. Sez. I, 15.7.2014 n. 16168

Diritto immobiliare – locazione – locatore – materiale disponibilità

E’ consentito che lo statuto della società preveda che la consistenza patrimoniale, alla quale fa riferimento l’art. 2437-ter, comma 2, c.c. per la liquidazione della partecipazione in caso di recesso (ma anche, in virtù del richiamato operato dell’art. 2355-bis, comma 3, c.c. in caso di prelazione nella circolazione mortis causa), venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell’utilizzo dei cespiti secondo il criterio della continuità aziendale, cosiddetto going concern.