Archivio mensile:agosto 2014

Il privilegio immobiliare del promissario acquirente è postergato alla ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare

Cass. Sez. I, 30.7.2014 n. 17270

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare di vendita – trascrizione – privilegio – ipoteca

Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste, ai sensi dell’art. 2775 bis c.c., i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza dei privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal 2° comma dell’art. 2748 c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.

La revocatoria fallimentare annuale si presume

Cass. Sez. I, 30.7.2014 n. 17286

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – revocatoria fallimentare – atti a titolo oneroso – presunzione

In tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 1, legge fall., la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato; ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l’impresa, alla occasionante ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all’epoca dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento.

La revocatoria fallimentare non è “aiuto di stato” per le imprese in amministrazione straordinaria

Cass. Sez. I, 29.7.2014 n. 17200

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – amministrazione straordinaria – revocatoria fallimentare – compatibilità diritto comunitario

Essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitabile nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere “selettivo”, configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, può essere ravvisato allorché l’azione revocatoria sia esercitata nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26), senza che abbia a tal fine alcun significato la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria (onde ricavarne che l’azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente ove esercitata nella seconda fase), atteso che l’azione revocatoria, anche quando è esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori, non rilevando d’altra parte che il bene recuperato con l’azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, essendo sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento.

Gli interessi sul credito ipotecario sono dovuti fino alla vendita

Cass. Sez. III, 28.7.2014 n. 17044

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – garanzie reali – ipoteca – interessi

Ai sensi del comma terzo dell’art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario – oltre le specifiche spese (per l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, per l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca, quelle ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo) – non solo il capitale iscritto (nei limiti dell’iscrizione e del credito effettivamente esistente) ed i soli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell’annata in corso al momento del pignoramento (o, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo) e nel biennio anteriore, purché ne sia enunciata la misura, ma – pure gli interessi, di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento, ovvero, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo, sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.

Il rischio del danneggiamento della merce durante il trasporto è a carico del destinatario fatto salvo patto contrario

Cass. Sez. II, 24.7.2014 n. 16961

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – vendita di cose mobili – perdita o avaria durante il trasporto – rischio a carico destinatario

Ai sensi dell’art. 1510/2 cc il venditore, se la cosa venduta deve essere trasportata, si libera della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, in difetto di patto o di uso contrario, cosicché il danneggiamento del bene venduto durante il trasporto è a carico dell’acquirente; in proposito è irrilevante la clausola “porto franco” contenuta nel documento di trasporto, in quanto tale pattuizione esonera soltanto l’acquirente dalle spese di trasporto, ma non lo solleva dai rischi del medesimo
Pertanto l’art. 1510 secondo comma cc pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all’altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della “vendita con spedizione”, mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa “una vendita con consegna all’arrivo”; la norma è dunque disponibile ma, essendo la regola quella della “vendita con spedizione”, perché possa ritenersi l’esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi ed univoci atti a dimostrare la volontà di derogare a detta regola.

I danni per perdite o sopravvenienze passive dopo la cessione delle partecipazioni sociali si possono chiedere entro dieci anni

Cass. Sez. II, 24.7.2014 n. 16963

Diritto commerciale – Diritto societario – cessione partecipazioni sociali – garanzia per perdite o per sopravvenienze passive – danni – prescrizione

In caso di cessione delle partecipazioni sociali, qualora il venditore abbia assunto l’impegno di tenere indenne l’acquirente dal rischio connesso al verificarsi, successivamente alla conclusione del contratto, di perdite o di sopravvenienze passive della società, si ha un’obbligazione accessoria al trasferimento del diritto oggetto del contratto, che garantisce l’esito economico dell’operazione; pertanto, non rientrando tale pattuizione nella garanzia legale relativa alla mancanza delle qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 cc, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale del relativo diritto al risarcimento dei danni e non quella di un anno ex art. 1495 cc.

Quando i pagamenti del fideiussore non sono revocabili

Cass. Sez. I, 23.7.2014 n. 16740

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – revocatoria – pagamento del fideiussore – condizioni

Quando il fideiussore paga mediante accredito sul conto corrente del debitore principale, poi dichiarato fallito, la rimessa non è revocabile se non consiste nella messa a disposizione del cliente della banca della somma medesima, come accade quando sul conto è stato revocato l’affidamento e quindi quando il pagamento del terzo non ha funzione ripristinatoria della provvista ma solutoria.
La banca, convenuta dal curatore in revocatoria fallimentare, ha solo l’onere di allegare e di dimostrare che il pagamento di cui si chiede la revocazione è provenuto dal terzo fideiussore; spetta a quel punto al curatore allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, che la somma sia stata fornita dal fallito.

La costruzione non a distanza va demolita e provoca danni

Cass. Sez. II, 22.7.2014 n. 16687
Diritto immobiliare – distanze tra costruzioni – demolizione – risarcimento del danno
In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito con la conseguente demolizione dell’opera non a distanza, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva impostazione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.

Chi costituisce un fondo patrimoniale dopo la condanna e non lascia beni residui, si presume che abbia voluto nuocere al suo creditore

Cass. Sez. VI, 18.7.2014 n. 16498

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – fondo patrimoniale – azione revocatoria ordinaria – animus nocendi – presunzione

La per la revocatoria del fondo patrimoniale ad integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore.
E’ vero che l’elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.

La domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione anche nei confronti del debitore solidale

Cass. Sez. III, 17.7.2014 n. 16408

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – prescrizione – ammissione al passivo – interruzione

La presentazione dell’istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2945/2 cc e tale interruzione opera ai sensi dell’art. 1310/1 cc, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell’actio iudicati.