Archivio mensile:febbraio 2017

Anche per la società cancellata dal registro imprese la notifica dell’istanza di fallimento si può fare via PEC

Cass. Sez. I, 12.1.2017 n. 602

Diritto fallimentare – istanza di fallimento – notifica a mezzo PEC – condizioni

Anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, 3 comma l. fall. (nel testo novellato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221) all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro.

Anche i debiti contestati fanno parte dell’ammontare del passivo da valutare per la dichiarazione di fallimento

Cass. Sez. I, 12.1.2017 n. 601

Diritto fallimentare – fallimento – istanza di fallimento – ammontare dei debiti – condizioni

L’accertamento del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) legge fall. va compiuto procedendo alla valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti, ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per sé sola, l’inclusione nel computo dell’indebitamento rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilirne l’assoggettabilità al fallimento, in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall’opinione del debitore a riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell’apertura della procedura concorsuale.

Per la presentazione della domanda di concordato preventivo basta la firma del difensore

Cass. Sez. I, 12.1.2017 n. 598

Diritto fallimentare – concordato preventivo – domanda di concordato – forma

Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all’art. 161, 6 comma l.f., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione.

ll legittimario può impugnare gli atti dissimulanti donazioni entro dieci anni dalla data di apertura della successione

Cass. Sez. II, 5.1.2017 n. 138

Diritto delle successioni – legittimario – domanda di riduzione – simulazizone – prescrizione – decorrenza

Qualora l’erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell’azione di simulazione decorre dal momento dell’apertura della successione, perché soltanto in tale momento si concretizza l’ipotizzata la lesione della quota di riserva del legittimario.

L’opposizione a precetto non è soggetta alla sospensione feriale

Cass. Sez. I, 4.1.2017 n. 95

Diritto processuale civile – opposizione a precetto – sospensione feriale – insussistenza

L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Come la banca deve gestire il portafoglio titoli del cliente

Cass. Sez. I, 3.1.2017 n. 24

Diritto finanziario – contratto quadro di investimento – gestione patrimoniale – obblighi della banca – specificazione

Nei contratti aventi a oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari gli obblighi comportamentali normativamente posti a carico dell’intermediario (cfr. gli artt. 36 e seg. del reg. intermediari) prevedono, tra l’altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale proprio col fine di indicare all’investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi. In particolare l’art. 37 del reg. intermediari prescrive l’obbligatoria indicazione delle “caratteristiche della gestione”, e tale sintetica espressione si palesa allusiva, ai sensi dei successivi artt. 38 e 39, proprio e tra l’altro delle categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito. Il regolamento prescrive poi l’obbligatoria indicazione della tipologia di operazioni suscettibili di essere effettuate (art. 40) e della misura massima della leva finanziaria utilizzabile (art. 41). Ne consegue che, per delineare le caratteristiche della gestione, assume un ruolo fondamentale proprio il benchmark, definito dall’art. 42 come “parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi a essa connessi al quale commisurare i risultati della gestione”. Cioè il benchmark rappresenta il termine di paragone per poi valutare l’operato del gestore, sicché fornisce all’investitore l’elemento essenziale per la valutazione del servizio offerto. Il benchmark, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, in ogni caso costituisce un modo per valutare la razionalità e la adeguatezza dell’attività dell’intermediario, giacché a ogni benchmark associato un rischio, misurato statisticamente dalla volatilità che caratterizza il parametro prescelto a riferimento.

Il voto del creditore privilegiato nella crisi da sovraindebitamento

Cass. Sez. I, 20.12.2016 n. 26328

Diritto fallimentare – sovraindebitamento – creditori privilegiati – proposta – condizioni

L’incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, il detti creditori devono essere soddisfatti integralmente, non possono essere computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (art. 11 l. 3/2012).