Il voto del creditore privilegiato nella crisi da sovraindebitamento

Cass. Sez. I, 20.12.2016 n. 26328

Diritto fallimentare – sovraindebitamento – creditori privilegiati – proposta – condizioni

L’incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, il detti creditori devono essere soddisfatti integralmente, non possono essere computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (art. 11 l. 3/2012).