Come la banca deve gestire il portafoglio titoli del cliente

Cass. Sez. I, 3.1.2017 n. 24

Diritto finanziario – contratto quadro di investimento – gestione patrimoniale – obblighi della banca – specificazione

Nei contratti aventi a oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari gli obblighi comportamentali normativamente posti a carico dell’intermediario (cfr. gli artt. 36 e seg. del reg. intermediari) prevedono, tra l’altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale proprio col fine di indicare all’investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi. In particolare l’art. 37 del reg. intermediari prescrive l’obbligatoria indicazione delle “caratteristiche della gestione”, e tale sintetica espressione si palesa allusiva, ai sensi dei successivi artt. 38 e 39, proprio e tra l’altro delle categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito. Il regolamento prescrive poi l’obbligatoria indicazione della tipologia di operazioni suscettibili di essere effettuate (art. 40) e della misura massima della leva finanziaria utilizzabile (art. 41). Ne consegue che, per delineare le caratteristiche della gestione, assume un ruolo fondamentale proprio il benchmark, definito dall’art. 42 come “parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi a essa connessi al quale commisurare i risultati della gestione”. Cioè il benchmark rappresenta il termine di paragone per poi valutare l’operato del gestore, sicché fornisce all’investitore l’elemento essenziale per la valutazione del servizio offerto. Il benchmark, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, in ogni caso costituisce un modo per valutare la razionalità e la adeguatezza dell’attività dell’intermediario, giacché a ogni benchmark associato un rischio, misurato statisticamente dalla volatilità che caratterizza il parametro prescelto a riferimento.