Anche i debiti contestati fanno parte dell’ammontare del passivo da valutare per la dichiarazione di fallimento

Cass. Sez. I, 12.1.2017 n. 601

Diritto fallimentare – fallimento – istanza di fallimento – ammontare dei debiti – condizioni

L’accertamento del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) legge fall. va compiuto procedendo alla valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti, ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per sé sola, l’inclusione nel computo dell’indebitamento rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilirne l’assoggettabilità al fallimento, in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall’opinione del debitore a riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell’apertura della procedura concorsuale.