Per la presentazione della domanda di concordato preventivo basta la firma del difensore

Cass. Sez. I, 12.1.2017 n. 598

Diritto fallimentare – concordato preventivo – domanda di concordato – forma

Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all’art. 161, 6 comma l.f., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione.