Archivio mensile:luglio 2016

Il fallimento della supersocietà di fatto

Cass. Sez. III, 13.6.2016 n. 12120

Diritto fallimentare – società di fatto – fallimento in estensione – sussistenza

L’accertata esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da s.r.l., il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege prevista dall’art. 147 l.fall., senza necessità della loro specifica insolvenza.

La prededuzione dei crediti professionali nel concordato preventivo

Cass. Sez. III, 13.6.2016 n. 12119

Diritto fallimentare – concordato preventivo – crediti professionali – prededuzione – condizioni

Per i crediti professionali può sempre essere riconosciuta la collocazione in prededuzione purché, nel concreto, risultino soddisfatte due condizioni: il nesso di funzionalità tra l’attività professionale prestata prima della modifica legislativa ed il buon esito della procedura, nonché l’effettiva utilità per i creditori, che da ciò abbiano tratto giovamento. Le prestazioni professionali dirette al risanamento dell’impresa, ovvero a prevenire la dissoluzione, devono essere valutate in termini di proporzionalità con riferimento al merito della prestazione, intendendosi per tale il rapporto di adeguatezza funzionale – o non eccedenza – del servizio professionale rispetto alle necessità conservative o di recupero dell’azienda.

Spese straordinarie ed obbligo di rimborso

Cass. Sez. VI, 10.6.2016, n. 12013

Diritto di famiglia – mantenimento dei figli minori – spese straordinarie

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in merito alla determinazione delle spese straordinarie, poiché trattasi di decisioni di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, quindi, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto motivi validi di dissenso. Pertanto, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

L’esistenza di un’ipoteca assorbente l’intero valore del bene non esclude l’interesse del creditore a proporre l’azione revocatoria

Cass. Sez. III, 10.6.2016 n. 11892

Diritto delle obbligazioni e contratto – azione revocatoria ordinaria – eventus damni – condizioni

L’esistenza su un bene di un’ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell’atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev’essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l’incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l’incertezza sia sull’an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l’atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario.

Le condizioni secondo cui proprietario e conduttore rispondono dei danni verso terzi

Cass. Sez. III, 9.6.2016 n. 11815

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – danni da cose in custodia – locazione – responsabilità del proprietario e del conduttore – condizioni

Poiché la responsabilità prevista dagli artt. 2051 e 2053 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, salva l’eventuale rivalsa del locatore, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertirlo della situazione di pericolo.
La responsabilità si configura poi a carico sia del proprietario che del conduttore, allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma ed esclusiva del danno subito dal terzo sia da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza o custodia su di lui gravante, ovvero allorché il danno si sia verificato in conseguenza sia di un difetto di costruzione di un impianto conglobato nelle strutture murarie (segnatamente, nella specie, l’impianto idraulico, realizzato dal proprietario locatore in modo inadeguato), sia di una non corretta utilizzazione di esso e/o dei suoi accessori nella disponibilità esclusiva del conduttore (segnatamente, nella specie, della caldaia) da parte di quest’ultimo.

La data certa di un contratto bancario e la prova dell’erogazione del credito oggetto di un finanziamento

Cass. Sez. VI, 7.6.2016 n. 11657

Diritto bancario – contratti bancari – data certa – erogazione del credito – prova

La copia prodotta di un contratto bancario munito del timbro postale, sebbene apposto su una sola pagina del contratto medesimo, attribuisce allo stesso data certa opponibile al curatore del fallimento.
La prova dell’avvenuta erogazione del finanziamento e delle anticipazioni su crediti può ricavarsi in primo luogo dagli estratti del conto corrente sul quale gli accrediti risultano annotati, e inoltre da ulteriori elementi documentali (ricevute bancarie, estratti notarili, contratto di finanziamento contenente la quietanza del ricevimento della somma mutuata).

Il contenuto del cd. suability rule

Cass. Sez. I, 7.6.2016 n. 11641

Diritto finanziario – obblighi informativi – contenuto

La In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente.

La prova della corretta informazione sui rischi fatta dall’intermediario finanziario all’investitore

Cass. Sez. I, 6.6.2016 n. 11578

Diritto finanziario – obblighi informativi – onere della prova – ripartizione

La sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi quali specifiche informazioni furono omesse, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni essa aveva specificamente.

L’interpretazione delle delibere dell’assemblea condominiale

Cass. Sez. II, 1.6.2016, n. 11427

Condominio – delibere assembleari – interpretazione del contratto

Le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli articoli 1362 e seguenti codice civile, privilegiando innanzitutto, l’elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso risulti insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell’atto, che impone all’interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o un significato meramente programmatico.

La disciplina del recesso per l’offerta fuori sede

Cass. Sez. I, 1.6.2016 n. 11401

Diritto finanziario – offerta fuori sede – recesso – condizioni

La disciplina del recesso in caso di offerta fuori sede ex art. 30 TUF si applica esclusivamente ai singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l’investitore si trova a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall’intermediario fuori sede, e non, viceversa, la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per sé non implica l’acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di “collocamento”, sia pur latamente intesa.