Archivio mensile:luglio 2016

Il superamento della presunzione di concorso di colpa nei sinistri stradali

Cass. Sez. III, 28.6.2016, n. 13271

Circolazione dei veicoli – obbligazioni – fatti illeciti

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra i veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altra parte dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta». In definitiva, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente, dell’altra parte, è tenuto a dare prova in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico, per veder esclusa, attraverso un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno.

L’eredità non accettata non legittima il recesso dal preliminare

Cass. Sez. III, 28.6.2016 n. 13264

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare – risoluzione – inadempimento promittente la vendita – condizioni

In caso di preliminare di compravendita, è consentito al promissario acquirente di sottrarsi all’obbligo di stipulare il contratto definitivo soltanto quando sussista il pericolo concreto ed attuale che la cosa possa essere rivendicata da terzi, cioè non il mero timore di pretese del terzo sull’oggetto del contratto ma deve risultare concretamente la volontà del terzo di promuovere azioni volte ad ottenere il riconoscimento dei suoi asseriti diritti sul bene, ricorrendo tali condizioni allorché il pericolo di azioni siffatte si connoti per serietà e concretezza, si da escludere la presenza di un pretesto dell’obbligato per rifiutare l’adempimento dovuto. Ciò non si verifica in caso di mancata trascrizione dell’accettazione dell’eredità da parte del promittente la vendita e di astratta e possibile accettazione della medesima eredità da parte di terzi.

La differenza tra compensazione legale e giudiziale

Cass. Sez. II, 27.6.2016 n. 13244

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – compensazione giudiziale – condizioni

La compensazione giudiziale, prevista dall’art. 1243/2 cc, può essere disposta dal giudice quando il credito (illiquido) opposto in compensazione sia dì facile e pronta liquidazione. Questa forma dì compensazione sì distingue da quella legale per il fatto che mentre la prima presuppone la sussistenza (anteriormente al giudizio) di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione. La compensazione giudiziale, presupponendo l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su dì un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede . Qualora, invece, il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fîne di paralizzare la domanda della controparte, ma in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale, il giudice, in forza di quanto disposto dagli artt. 36 e 112 c.p.c., non può spogliarsi della cognizione della controversia, ma, dopo aver provveduto circa la domanda dell’attore, deve pronunciarsi anche in merito al credito fatto valere dal convenuto.

Una volta pignorato il bene la riscossione dei canoni spetta solo al custode

Cass. Sez. III, 27.6.2016 n. 13216

Diritto processuale civile – esecuzione immobiliare – locazione – canoni – riscossione – legittimazione

Il proprietario-locatore di un bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione dei giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento del canone, poiché la titolarità di tali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall’investitura del giudice. Infatti per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento e dell’effetto estensivo previsto dall’articolo 2912 c.c., il debitore esecutato perde vuoi il diritto di gestire e amministrare (se non in quanto custode) il bene pignorato, vuoi il diritto di far propri i relativi frutti civili.

La violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38 TUB non comporta la nullità del contratto

Cass. Sez. I, 24.6.2016 n. 13164

Diritto bancario – mutuo fondiario – limite di finanziabilità – nullità – esclusione

Una volta escluso che la previsione da parte dell’autorità di vigilanza per il limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38 TUB costituisca espressione del potere (previsto invece nella distinta ipotesi regolata ad altri fini dall’art. 117/8 TUB) di prescrivere il contenuto tipico di un elemento essenziale contratto (che resta dunque rimesso all’accordo delle parti), l’art. 38/2 TUB non è una norma diretta a regolare la validità del contratto, bensì ad imporre una determinata condotta contrattuale, la cui effettività è assicurata con rimedi sanzionatori, diversi dalla nullità del contratto, previsti dall’ordinamento bancario.

La clausola di salvaguardia che prevede il diritto alla restituzione di quanto eccede il tasso soglia è nulla

Cass. Sez. I, 22.6.2016 n. 12965

Diritto bancario – usura – clausola di salvaguardia – nullità – condizioni

La clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex a rt. 1344 c.c., perché tesa a eludere il divieto di pattuire interessi usurari.

La banca non risponde della falsificazione evidente dell’assegno

Cass. Sez. I, 21.6.2016 n. 12806

Diritto bancario – assegno bancario – falsificazione e alterazione – responsabilità della banca – condizioni

Nel caso di falsificazione o alterazione dell’assegno bancario il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente la responsabilità della banca che può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Tale principio è riferibile non solo alla banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l’eventuale alterazione o falsificazione dell’assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l’incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest’ultimo o l’accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo alla banca negoziatrice l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell’assegno.

Il posizionamento di nuove tubature ed il rispetto delle distanze

Cass. Sez. II, 17.6.2016 n. 12633

Proprietà – condominio – rispetto delle distanze

In materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell’art. 889 c.c. relativa alle distanze da osservare per pozzi, cisterne, fosse e tubi, trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi; ciò al fine di garantire l’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali. Detta deroga deve però discendere dall’impossibilità di altre soluzioni che siano rispettose delle norme.

Il preliminare di un bene indiviso è ineseguibile qualora venga meno la proprietà di uno dei promittenti la vendita

Cass. Sez. I, 16.6.2016 n. 12426

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare di vendita – comproprietà – esecuzione in forma specifica – condizioni

Qualora un contratto preliminare abbia ad oggetto un bene in comunione, si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato un unicum inscindibile, sicché la mancanza originaria o la caducazione del vincolo contrattuale di uno dei comproprietari preclude al promissario la possibilità di esercitare l’azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri.

Stato di abbandono e conseguente dichiarazione di adottabilità

Cass. Sez. I, 14.6.2016, n. 12259

Diritto di famiglia – stato di abbandono del minore – adottabilità

Il minore ha diritto di crescere nell’ambito della propria famiglia di origine, che va considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico.
Quindi, qualora i manifestino situazioni di una grave carenza del ruolo genitoriale, il giudice deve prioritariamente verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio che possono ledere gravemente lo sviluppo del minore.
Tuttavia, laddove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono.
Lo stato di abbandono, inoltre, quando accertato in ragione di una situazione non transitoria di degrado o comunque non superabile compatibilmente con le esigenze di tutela del minore, non può venire meno, nè può essere escluso per il solo fatto che al minore siano state prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, essendo essenziale l’esistenza di un ambiente domestico adeguato a promuovere il suo sviluppo psicofisico e il mantenimento di rapporti significativi con i parenti.