Le condizioni secondo cui proprietario e conduttore rispondono dei danni verso terzi

Cass. Sez. III, 9.6.2016 n. 11815

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – danni da cose in custodia – locazione – responsabilità del proprietario e del conduttore – condizioni

Poiché la responsabilità prevista dagli artt. 2051 e 2053 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, salva l’eventuale rivalsa del locatore, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertirlo della situazione di pericolo.
La responsabilità si configura poi a carico sia del proprietario che del conduttore, allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma ed esclusiva del danno subito dal terzo sia da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza o custodia su di lui gravante, ovvero allorché il danno si sia verificato in conseguenza sia di un difetto di costruzione di un impianto conglobato nelle strutture murarie (segnatamente, nella specie, l’impianto idraulico, realizzato dal proprietario locatore in modo inadeguato), sia di una non corretta utilizzazione di esso e/o dei suoi accessori nella disponibilità esclusiva del conduttore (segnatamente, nella specie, della caldaia) da parte di quest’ultimo.