La data certa di un contratto bancario e la prova dell’erogazione del credito oggetto di un finanziamento

Cass. Sez. VI, 7.6.2016 n. 11657

Diritto bancario – contratti bancari – data certa – erogazione del credito – prova

La copia prodotta di un contratto bancario munito del timbro postale, sebbene apposto su una sola pagina del contratto medesimo, attribuisce allo stesso data certa opponibile al curatore del fallimento.
La prova dell’avvenuta erogazione del finanziamento e delle anticipazioni su crediti può ricavarsi in primo luogo dagli estratti del conto corrente sul quale gli accrediti risultano annotati, e inoltre da ulteriori elementi documentali (ricevute bancarie, estratti notarili, contratto di finanziamento contenente la quietanza del ricevimento della somma mutuata).