Cass. Sez. VI, 10.6.2016, n. 12013
Diritto di famiglia – mantenimento dei figli minori – spese straordinarie
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in merito alla determinazione delle spese straordinarie, poiché trattasi di decisioni di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, quindi, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto motivi validi di dissenso. Pertanto, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.