Nella compravendita la facile verificabilità dei vizi e difetti della merce va valutata al momento della consegna e non della stipula del contratto

Cass. Sez. II, 18.11.2016 n. 23521

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – vizi o difetti – facile verificabilità – condizioni

Nel contratto di compravendita l’art. 1491 c.c. – in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione In questo caso, ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere, piuttosto, verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova.