Al curatore che agisca per la ripetizione di somme pagate dal fallito prima della dichiarazione di insolvenza la banca può opporre i documenti anche se privi di data certa

Cass. Sez. I, 21.11.2016 n. 23630

Diritto fallimentare – data certa – opponibilità – condizioni

Ove il curatore agisca in qualità di terzo, come in sede di delibazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento proposta da ciascun creditore, nei suoi confronti valgono solo i documenti muniti di data certa. Invece, qualora agisca per la restituzione di una somma di danaro, che assume corrisposta indebitamente in epoca antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo (trattandosi di azione che questo, quand’era in bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questo legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questo provenienti senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c..