Sottotetti: proprietà comune o esclusiva?

Cass. Sez. II, 23.11.2016, n. 23902

Diritto immobiliare – condominio – parti comuni

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari, ai sensi dell’art. 1117 c.c., i sottotetti destinati, per caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune.
Altrimenti, ove non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorietà tra il sottotetto e la destinazione all’uso o servizio comune – giacché lo stesso sottotetto assolva all’esclusiva funzione di proteggere e isolare l’appartamento dell’ultimo piano dal freddo, dal caldo o dall’umidità e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentire l’utilizzazione come vano autonomo – va considerato in ogni caso come pertinenza di tale appartamento.