I danni che il creditore procedente deve risarcire in caso di evizione per l’immobile venduto in sede esecutiva

Cass. Sez. II, 17.11.2016 n. 23407

Diritto processuale civile – esecuzione per espropriazione forzata – vendita – evizione – danni – limiti

L’art. 2921 cc, nel prevedere che l’acquirente della cosa espropriata, ove ne subisca l’evizione, possa ripetere il prezzo non ancora distribuito o quello oggetto di distribuzione (nel caso in cui questa sia intervenuta), fa salva la responsabilità del creditore procedente per i danni. Si applica l’art. 1483 cc il quale precisa che la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall’inadempimento del venditore. Pertanto, nell’ipotesi di evizione totale, il venditore deve normalmente risarcire al compratore il danno, nei limiti del cd. interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l’acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali; tuttavia, qualora si accerti che abbia agito con dolo o con colpa, in riferimento alla particolare causa che ha determinato l’evizione, il venditore è obbligato al risarcimento integrale del danno, comprensivo anche del lucro cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico dell’inadempimento.