Il privilegio del credito del professionista dello studio associato c’è solo quando la prestazione è individuale

Cass. Sez. VI, 16.11.2016 n. 23309

Diritto fallimentare – privilegio mobiliare – crediti dei professionisti – associazione professionale – condizioni

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento.