I limiti in cui la banca risponde per l’illegittima iscrizione di ipoteca

Cass. Sez. I, 15.11.2016 n. 23271

Diritto delle obbligazioni e contratti – ipoteca – inesistenza del diritto – responsabilità aggravata – limiti

La condanna al risarcimento dei danni per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale è infatti prevista dall’art. 96 cod. proc. civ., il quale, contemplando tutte le ipotesi di responsabilità per atti o comportamenti processuali, detta una disciplina avente carattere di specialità rispetto a quella generale della responsabilità per fatti illeciti, regolata dall’art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genus della responsabilità aquiliana, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la predetta disciplina. Ciò, oltre ad escludere la configurabilità di un concorso tra le due forme di responsabilità, e quindi la possibilità di fondare alternativamente la pretesa risarcitoria su ciascuna di esse, comporta che, ai fini dell’individuazione dei presupposti per l’affermazione della responsabilità processuale aggravata, occorre fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall’art. 96 cit., la quale, in riferimento all’ipoteca giudiziale, richiede, prima ancora della mancata adozione della normale prudenza da parte di chi abbia proceduto all’iscrizione, l’inesistenza del diritto per cui la stessa è stata effettuata, in tal modo individuando, quale condizione primaria per la condanna al risarcimento, l’ingiustizia, e non la mera illegittimità dell’iniziativa.