La prescrizione del risarcimento del danno dell’acquirente di bene abusivo decorre dalla scoperta e non dalla data di vendita

Cass. Sez. II, 15.11.2016 n. 23236

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – vizi e difetti del bene venduto – irregolarità urbanistica – danno – prescrizione – decorrenza

E’ alla data di manifestazione oggettiva del danno e non a quella di stipula del contratto che deve essere fatta risalire la decorrenza del termine di prescrizione entro cui esercitare il credito risarcitorio, poiché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l’esistenza e le cause. Detta manifestazione può anche – in ipotesi particolari – essere coeva all’acquisto; ma non per questo può pretendersi dipendente dall’effetto traslativo, non potendosi istituire alcun automatismo tra l’una e l’altro.