Sopraelevazione vietata se contrasta con la normativa antisismica

Cass. Sez. VI, 15.11.2013 n. 25766

Diritto immobiliare – comunione e condominio

La sopraelevazione è vietata qualora le condizioni statiche dell’edificio non la consentano, e cioè anche nel caso in cui le strutture dell’edificio siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentono di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le leggi antisismiche prescrivono particolari tecniche da adottarsi nella sopraelevazione di edifici, di esse si deve tenere conto per accertare od escludere il diritto del proprietario.
Il diritto del condomino di sopraelevare sorge solo se la stabilità strutturale dell’edificio in condizioni di quiete lo consente o, nelle zone sottoposte a rischio sismico, solo se la struttura del fabbricato è adeguata al grado di sismicità della zona e, perciò è pronta a sopportare la sopraelevazione. Con la conseguenza che la domanda di demolizione può essere paralizzata solo dalla prova, che deve fornire il condomino che vuole sopraelevare, secondo la quale non solo la sopraelevazione ma anche la struttura sottostante è adeguata a fronteggiare il rischio sismico; con la conseguenza che se tale prova non è data,il diritto di sopraelevare non può sorgere.