L’amministratore che emette un assegno rischia il protesto in proprio se non spende il nome della società

Cass. Sez. I, 12.11.2013 n. 25371

Diritto delle obbligazioni e contratti – Titoli di credito – Assegno bancario

I requisiti perché l’assegno emesso dall’amministratore impegni la società sono non solo l’esistenza di una procura o di un potere ex lege ma anche l’apposizione della sottoscrizione sul titolo con l’indicazione di tale qualità, almeno in modo tale da rendere evidenti ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all’emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto. Quindi il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni di legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto.