Cass. Sez. II, 12.11.2013 n. 25423
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto di compravendita
Se la vendita della merce sia stata pattuita con la clausola “franco partenza”, la venditrice non deve garantire che la merce stessa giunga integra a destinazione, bensì solo a rispondere della integrità della stessa al momento della consegna al vettore, secondo quanto previsto dall’art. 1510 cc.