Cass. Sez. III, 18.11.2013 n. 25865
Diritto delle obbligazioni e contratti – Diritto di famiglia – comunione tra coniugi
Il coniuge ha sempre la possibilità di chiedere una sentenza che accerti l’inserimento nella comunione legale del bene che sia stato acquistato dall’altro dichiarando che si trattava di un bene personale. La sentenza però che accerti la proprietà comune del bene non è opponibile ai creditori personali del coniuge acquirente che abbiano trascritto sull’intero bene un pignoramento e abbiano proceduto con l’esecuzione forzata.